Inammissibilità del reclamo ex art 669 terdecies c.p.c. – Commento all’ordinanza del 22.05.24 – Trib. di Genova – sull’inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c.

Tribunale di Genova; sez. III; ordinanza del 22.05.2024; composizione collegiale: Pres. Dott.ssa Ada Lucca; Giudice Relatore Dott.ssa Paola Zampieri, Giudice Dott. Alberto La Mantia

Con l’ordinanza oggi in commento, la terza sezione del Tribunale di Genova, in composizione collegiale, ha statuito l’irreclamabilità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia del decreto ingiuntivo ex art 649 c.p.c.

Si tratta di una tematica molto dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, in quanto non è chiara quale sia la portata e la natura di detta ordinanza.

Il collegio con l’ordinanza del 22.05.2024 ha abbracciato l’orientamento che prevede la non reclamabilità dell’ordinanza negativa ex art 649 c.p.c. [1], posizionandosi in contrarietà con l’orientamento abbracciato recentemente, ad esempio dal Tribunale di Roma, che tende ad estendere l’applicazione del rimedio dell’art 669 terdecies anche al di fuori dell’ambito di operatività previsto dall’art 669 quaterdecies c.p.c. [2].

Nel caso di specie, con l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo sulla base dell’art 63 comma I disp. att. c.p.c., l’opponente domandava la revoca del provvedimento monitorio, previa sospensione della sua provvisoria esecutorietà. Il giudice monocratico non riteneva sussistenti i gravi motivi previsti dall’art 649 c.p.c. per sospendere l’efficacia del titolo e rigettava con ordinanza l’istanza dell’opponente.

Avverso tale ordinanza, il debitore proponeva reclamo, nei termini di legge, ai sensi dell’art 669 terdecies c.p.c. Il convenuto opposto si costituiva nel reclamo con memoria difensiva nella quale sollevava eccezione di inammissibilità del reclamo.

Il Tribunale di Genova riteneva l’eccezione fondata e meritevole di accoglimento. Sul punto il Collegio afferma che le ragioni che fanno ritenere l’inammissibilità del reclamo sono principalmente le seguenti:

  1. il procedimento ex art 649 c.p.c. risulta disciplinato in modo assolutamente autonomo sulla base di una disposizione che lo rende incompatibile con le norme sul processo cautelare uniforme; in quanto l’ordinanza ex art 649 c.p.c., sebbene rivesta caratteristiche di strumentalità e di provvisorietà simili a quelle delle misure cautelari, non ha natura cautelare intervenendo dopo che si è già avuto un accertamento giurisdizionale [3];
  2. l’inammissibilità del reclamo ex art 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza che sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto deriva anche dall’espressa previsione contenuta nell’art 649 c.p.c. di non impugnabilità della stessa;
  3. l’ordinanza con la quale il Giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria ben può essere invece modificata o revocata dal medesimo organo decidente, in quanto l’applicazione della regola generale sulla revocabilità delle ordinanze prevista dall’art 177 c.p.c. non è impedita dalla non impugnabilità dell’ordinanza che sospende l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo [4].

Sulla base degli argomenti sopraesposti il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, ha ritenuto quindi inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza di rigetto della sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, sia in quanto l’ordinanza di rigetto non ricopre natura cautelare, sia in quanto tale reclamo ha ad oggetto un’ordinanza di rigetto che, per sua natura, risulta modificabile e revocabile dal Giudice che l’ha pronunciata.

L’ ordinanza in commento riveste un importante contributo da parte del Collegio genovese in merito all’interpretazione e all’applicabilità del procedimento cautelare uniforme, previsto dagli art. 669 bis e seguenti del codice civile, alle norme in materia di inibitorie che non sempre nel nostro ordinamento risulta univoca.


[1] Cass. sentenza n.15606/2012, equiparazione dell’ordinanza ex art. 649 c.p.c. all’ordinanza ex art. 283 c.p.c. avente natura latu sensu cautelare.

[2] In senso opposto sulla reclamabilità dell’ordinanza di rigetto ex art 649 c.p.c Tribunale di Roma, 29 dicembre 2023

[3] Ex multis Tribunale di Reggio Emilia, 18 ottobre 2012; Tribunale di Torino, 08 ottobre 2008; Tribunale di Lucca, 16 giugno 2007; in Dottrina UNGARETTI, Brevi note in tema di controlli sulle ordinanze ex artt 648 e 649 c.p..c, in Giur. Mer., 2007, 986 e ss.

[4] Ex plurimis Tribunale di Venezia, 04 aprile 2000; Tribunale di Arezzo, 28 luglio 1999; Tribunale di Lamezia Terme, 29 marzo 1996.

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